Calcoli economici
Dl 17 maggio 2022: nota di lettura con focus su fondi per riequilibrio finanziario

Riportiamo la Nota di lettura ANCI-IFEL sulle norme di interesse per gli enti locali contenute nel Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, c.d. Dl. Aiuti, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Per favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato dissesto finanziario è istituito, presso il Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni per l’anno 2022 e di 15 milioni di euro per l’anno 2023. Il contributo è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione (Art. 43, comma 1).

Inoltre, al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i Comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro capite superiore a 500 euro sulla base dei dati rilevati dal rendiconto 2020, ridotto del contributo eventualmente assegnato ai sensi del co. 568 della L. 234/2021, possono sottoscrivere, entro il 15 ottobre 2022, un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri con cui l’ente si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, ad attivare le misure di cui all’art. 1, co. 572 della L. 234/2021, necessarie al riequilibrio di bilancio. Tale procedura può essere attivata altresì dai Comuni sede di città metropolitana diversi da quelli di cui al comma 567 della legge 234/2021, nonché dai Comuni capoluogo di provincia che non abbiano attivato le dovute procedure e con un debito pro capite superiore a 1000 euro sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso al BDAP entro il 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. (Art. 43, commi 2-8).