Enti in dissesto- la Corte Costituzionale dichiara non fondate le censure sulla mera sospensione del pagamento degli interessi

Pubblichiamo in allegato  la sentenza n. 219 del 2022 con la quale la Corte Costituzionale torna a pronunciarsi sul delicato equilibrio che deve essere mantenuto, per gli enti in condizione di dissesto, fra la salvaguardia degli equilibri di bilancio e il diritto dei creditori nel veder soddisfatto il loro credito. 

L’oggetto del contendere è la disciplina contenuta all’interno dell’articolo 248, comma 4 del Testo unico degli enti locali, che sospende la maturazione degli interessi di mora e la rivalutazione monetaria nel periodo che va dalla data di deliberazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto da parte dell’organo straordinario di liquidazione (O.S.L.).

La questione di legittimità presso la Corte costituzionale è stata promossa dal Consiglio di Stato, che ha giudicato “non manifestamente infondate” le obiezioni sollevate dal Comune di Santa Venerina, secondo cui il pagamento del credito per l’intera quota capitale e per gli interessi maturati fino al momento della dichiarazione del dissesto avrebbe “natura transattiva e tombale” del debito nei confronti del creditore.

Secondo la Corte costituzionale, invece, una lettura così orientata determinerebbe uno sbilanciamento tra l’esigenza di tutela dei creditori e quella di ripristinare i servizi indispensabili per la comunità locale, a discapito della prima rispetto alla seconda. Pertanto, in definitiva, la sospensione prevista dal TUEL non deve escludere il diritto dei creditori a pretendere gli interessi maturati anche dopo la dichiarazione di dissesto e fino all’integrale soddisfacimento della pretesa creditoria.

 

Corte costituzionale pronuncia_219_2022